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Consulenza Fiscale Tributaria e del Lavoro

Riforma PEX 2026

Lunedì 16/02/2026, a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l.

Con l’ultima Legge di Bilancio, il legislatore è intervenuto su uno dei pilastri della fiscalità d’impresa: il regime della Participation Exemption (PEX).

La manovra introduce requisiti più stringenti che, a partire dal 2026, modificheranno l’accesso al beneficio fiscale per una platea non trascurabile di investitori.

Il regime PEX, disciplinato dall’articolo 87 del TUIR, consente di escludere dalla formazione del reddito imponibile il 95% delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, a patto che vengano rispettati determinati requisiti (holding period, classificazione in bilancio, residenza fiscale e commercialità della partecipata).

L’obiettivo della nuova norma è ora quello di circoscrivere l’agevolazione alle partecipazioni di rilievo, escludendo dal perimetro della PEX i cosiddetti “micro-investimenti”. La principale novità riguarda infatti l’introduzione di due soglie alternative per le partecipazioni acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2026:

  1. soglia percentuale: la partecipazione deve rappresentare almeno il 5% del capitale sociale della società partecipata.

  2. soglia di valore: il valore di acquisizione della partecipazione deve essere superiore a 500.000 euro.

Ne deriva che i piccoli investimenti, che fino ad oggi potevano godere dell’esenzione rispettando i requisiti standard di detenzione e commercialità, resteranno esclusi dal regime agevolato se non raggiungono i nuovi parametri dimensionali. Per queste fattispecie, la plusvalenza concorrerà integralmente alla formazione del reddito d’impresa.

Sotto il profilo applicativo, la novità non ha effetti retroattivi e si applica esclusivamente alle plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli e strumenti finanziari acquisiti o sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2026. In caso di cessione parziale di un pacchetto azionario composto da quote acquistate sia prima che dopo il termine del 1° gennaio 2026, la legge impone l’applicazione del criterio “first-in first-out” (FIFO); si considereranno quindi cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più remota.

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