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"Rientro dei cervelli": chiarimenti sul regime agevolato per chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 2020
Venerdì 27/05/2022, a cura di AteneoWeb S.r.l.
La Legge di Bilancio 2022 ha previsto la possibilità, per docenti e ricercatori rientrati in Italia dall’estero, di optare per l’estensione delle agevolazioni per il bonus "rientro dei cervelli" a otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi, previo versamento di un importo in unica soluzione.
Tale possibilità è assicurata a condizione che i contribuenti:
- siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero oppure che siano cittadini di Stati Ue;
- abbiano già trasferito in Italia la residenza prima del 2020 e che al 31/12/2019 risultino beneficiari dell’agevolazione;
- siano diventati proprietari di un’abitazione in Italia successivamente al trasferimento, nei 12 mesi precedenti oppure entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione
- abbiano da uno a tre figli minorenni. L’opzione si perfeziona con il pagamento di un importo che varia in base al numero dei figli.
Con la circolare n. 17/E del 25 maggio l'Agenzia Entrate risponde ai dubbi di ricercatori e docenti tornati in Italia dall’estero prima del 2020 che intendono continuare a usufruire del regime agevolativo per il rientro dei cervelli.
L'Agenzia precisa che i requisiti richiesti per accedere al beneficio per gli ulteriori periodi di imposta previsti dalla norma devono essere posseduti dai docenti e dai ricercatori al momento dell'esercizio dell'opzione.
In particolare:
- il requisito della presenza di almeno un figlio e/o tre figli minorenni anche in affido preadottivo, deve sussistere nel periodo di imposta in cui è effettuato il versamento. La circostanza per cui, successivamente, i figli diventino maggiorenni durante i periodi d’imposta di prolungamento degli incentivi, non determina la perdita dei benefici fiscali per l’intero periodo previsto;
- nel caso di acquisto dell’unità immobiliare il termine "entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione" deve essere calcolato secondo il calendario comune, inteso come periodo decorrente da un qualsiasi giorno dell’anno e fino al giorno antecedente la conclusione dei 18 mesi successivi all’effettuazione del versamento. Ad esempio, il versamento effettuato entro il 10 febbraio 2022 richiede che l’acquisto dell’unità immobiliare debba perfezionarsi entro e non oltre il 9 agosto 2023.
CLICCA QUI per leggere la Circolare.
Fonte:
https://www.agenziaentrate.gov.it
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