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Debiti non rottamati: stop al CPB, neanche la 'riammissione' salvaGiovedì 10/07/2025, a cura di AteneoWeb S.r.l.
Con Risposta n. 176 del 7 luglio l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la presenza di debiti scaduti, accertati in via definitiva, di importo non inferiore a 5.000 euro, in relazione ai quali la "Rottamazione-quater" non si è perfezionata e conclusa per intervenuta decadenza dal piano di rateazione, preclude l'adesione al concordato preventivo biennale (CPB). Nello specifico, se la decadenza dal piano di rateazione avviene prima che la proposta di concordato preventivo biennale (CPB) venga accettata, questa situazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. n. 13/2024, costituisce una causa ostativa che impedisce l’accesso al concordato preventivo biennale. Qualora, invece, tale decadenza sia intervenuta successivamente all'accettazione della proposta, in base all'articolo 22, comma 1, lettera d) del medesimo decreto, il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta. L'Agenzia Entrate esclude anche la possibilità di "conservare" gli effetti del CPB mediante adesione alla cd. "Riammissione alla Rottamazione-quater". Questa procedura, disciplinata dall'articolo 3-bis del Dl n. 202/2024, che prevede che, "limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell'inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell'adesione alla predetta procedura di definizione agevolata, possono essere riammessi alla medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione prevista dal medesimo comma 235 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022", non estende al CPB gli effetti positivi della riammissione alla procedura di definizione agevolata. Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it |
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