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Sostegni-bis: torna bonus sanificazione

Giovedì 10/06/2021, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Tra le misure per la tutela della salute il Decreto "Sostegni-bis" (D.L. 73/2021), all'art. 32, prevede un nuovo bonus "sanificazione" in favore degli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, degli enti non commerciali (compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti) e delle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.
Il credito d'imposta, pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, spetta fino ad un massimo di 60.00 euro per ciascun beneficiario.

E' utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione, senza applicazione dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Inoltre, non concorre alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi.
 

Ma quali sono, nel dettaglio, le spese sostenute ammissibili al credito d'imposta?

Si tratta delle spese:

a) per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
b) per la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali;
c) per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
d) per l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
e) per l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
f) per l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. 


Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it
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