Telefono e Fax

Tel: 012548790 Fax: 0125648476

Consulenza Fiscale Tributaria e del Lavoro

Sostegni-bis: torna bonus sanificazione

Giovedì 10/06/2021, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Tra le misure per la tutela della salute il Decreto "Sostegni-bis" (D.L. 73/2021), all'art. 32, prevede un nuovo bonus "sanificazione" in favore degli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, degli enti non commerciali (compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti) e delle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.
Il credito d'imposta, pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, spetta fino ad un massimo di 60.00 euro per ciascun beneficiario.

E' utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione, senza applicazione dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Inoltre, non concorre alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi.
 

Ma quali sono, nel dettaglio, le spese sostenute ammissibili al credito d'imposta?

Si tratta delle spese:

a) per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
b) per la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali;
c) per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
d) per l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
e) per l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
f) per l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. 


Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it
Le ultime news
Oggi
L’Agenzia Entrate ha intensificato il controllo delle vendite su Vinted e in generale il monitoraggio...
 
Oggi
Dal 9 gennaio al 9 febbraio 2026 è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva per confermare...
 
Oggi
Con Comunicato Stampa del 10 gennaio l'Agenzia delle Entrate ha informato che il credito d’imposta...
 
Ieri
La Legge di Bilancio 2026 (art. 1 comma 14 della L. 199/2025), ha previsto l’incremento da 8 a...
 
Ieri
Con un intervento di circa 22 miliardi di euro la Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) ha introdotto...
 
Ieri
Lo scorso anno sono state 78 le nuove imprese ammesse al regime opzionale di adempimento collaborativo...
 
Venerdì 09/01
L’Agenzia Entrate ha più volte ribadito che l’imposta di bollo da apporre sulle fatture...
 
altre notizie »
 

Studio Ceda

Piazza Freguglia, 13 - 10015 Ivrea (TO)

Tel: 012548790 - Fax: 0125648476

Email: paola@studioceda.com

P.IVA: 11643980011

Via A. Vuillerminaz, 30 - 11027 Saint Vincent (AO)

Tel: 0166 537731

Email: cristina@studioceda.com

Pagina Facebook Studio  CEDA | Commercialisti Ivrea Pagina Twitter Studio  CEDA | Commercialisti Ivrea Pagina Google Plus Studio  CEDA | Commercialisti Ivrea Pagina Linkedin Studio  CEDA | Commercialisti Ivrea