
|
Riqualificazione energetica: detrazione Irpef salva anche senza comunicazione tempestiva all’ENEAMartedì 06/05/2025, a cura di AteneoWeb S.r.l.
Con Sentenza n. 70/4 del 6 febbraio 2025 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto ha chiarito che la mancata osservanza del termine di 90 giorni dalla conclusione dei lavori per trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi di miglioramento energetico edilizio non fa venir meno la possibilità di usufruire della detrazione Irpef per le spese di risparmio e riqualificazione energetica sostenute. L'agevolazione, infatti, trova la sua ragione giustificativa nell'effettività del costo sostenuto, e quindi l'omessa o tardiva comunicazione non comporta il diniego di riconoscimento della detrazione. Fonte: https://www.dgt.mef.gov.it |
|
Studio Ceda |
||
Piazza Freguglia, 13 - 10015 Ivrea (TO)Tel: 012548790 - Fax: 0125648476Email: paola@studioceda.comP.IVA: 11643980011 |
Via A. Vuillerminaz, 30 - 11027 Saint Vincent (AO)Tel: 0166 537731Email: cristina@studioceda.com |
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
||