Telefono e Fax

Tel: 012548790 Fax: 0125648476

Consulenza Fiscale Tributaria e del Lavoro

Reati fallimentari: i Commercialisti chiedono di ridefinire il perimetro del reato di dolo eventuale

Giovedì 12/05/2022, a cura di AteneoWeb S.r.l.


I commissari straordinari del CNDCEC, Rosario Giorgio Costa, Paolo Giugliano e Maria Rachele Vigani, in un documento inviato alla Commissione ministeriale per la revisione dei reati fallimentari, sottolineano la necessità di "ridefinire il perimetro del reato di dolo eventuale, riconducendolo ai naturali requisiti di intenzionalità dolosa, che devono essere fattuali e che non possono tradursi in una presunzione di colpevolezza sull'assioma difetto di controlli - anch'essi sovente presunti - uguale intenzionalità di favorire il compimento di reati e dunque concorso in essi".

"Il tema dei reati fallimentari ha rilevanti riflessi sulle responsabilità che i Commercialisti assumono nell'attività di ausiliario del giudice, così come di professionista che assiste le imprese nella fase di crisi, così come ancora, e forse maggiormente, nei delicatissimi aspetti afferenti la funzione di sindaco di società commerciali". 
Ed è proprio la punibilità a titolo di dolo eventuale dei componenti il Collegio sindacale che "tanto preoccupa i Commercialisti, alla luce delle pronunce giurisprudenziali che vanno formandosi e delle conseguenti azioni che le Procure della Repubblica tendono sempre più ad incardinare. Preoccupazioni che si riflettono nell'operato quotidiano, sempre più condizionato da timori di future e dunque postume letture che minano la serenità di giudizio del professionista e l'efficacia della propria opera professionale a tutela non solo dell'impresa, ma della fede pubblica".

I Commercialisti, nella richiesta di una ridefinizione del perimetro delle fattispecie del reato, propongono due soluzioni alternative:
  • richiedere per tali reati in capo ai sindaci, che sia provato fin dagli atti di accusa il requisito della "intenzionalità", il quale consentirebbe di escludere che la mera accettazione del rischio, e perciò il paradigma del dolo eventuale, sia applicabile nei loro confronti;
  • richiedere l'esistenza della prova della effettiva conoscenza di segnali di allarme di tale entità da rendere altamente probabile la commissione di illeciti penalmente rilevanti e così che la accettazione del rischio sia tale da integrare la intenzionalità di favorirne il compimento. Questo per evitare che quella conoscenza sia oggetto di presunzione.

Fonte: https://commercialisti.it
Le ultime news
Ieri
Ai fini Iva, la "citycard" venduta al turista può considerarsi come un "buono", non rilevando...
 
Ieri
Dal 22 aprile sono attivi nuovi numeri per chiamare i call center dell'Agenzia delle Entrate, da cellulare...
 
Ieri
Con Risoluzione n. 20/E del 18 aprile 2024 l'Agenzia delle Entrate informa dell'aggiornamento della cartografia...
 
Ieri
I datori di lavoro del settore privato in possesso della certificazione della parità di genere...
 
Martedì 23/04
E' online la CHECK LIST BILANCIO 2023: operazioni di controllo e verifica, uno strumento guida per il...
 
Martedì 23/04
L’acquisto di un’abitazione rappresenta, ancora oggi, una delle principali forme di investimento...
 
altre notizie »
 

Studio Ceda

Piazza Freguglia, 13 - 10015 Ivrea (TO)

Tel: 012548790 - Fax: 0125648476

Email: paola@studioceda.com

P.IVA: 11643980011

Via A. Vuillerminaz, 30 - 11027 Saint Vincent (AO)

Tel: 0166 537731

Email: cristina@studioceda.com

Pagina Facebook Studio  CEDA | Commercialisti Ivrea Pagina Twitter Studio  CEDA | Commercialisti Ivrea Pagina Google Plus Studio  CEDA | Commercialisti Ivrea Pagina Linkedin Studio  CEDA | Commercialisti Ivrea