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Novità per chi investe in start-up innovative con regime forfetarioMartedì 24/02/2026, a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 29/2026, ha chiarito un aspetto fondamentale per i contribuenti in regime forfetario che investono in start-up innovative: anche questi soggetti possono beneficiare del credito d’imposta previsto dall’articolo 2 della legge n. 162/2024, superando il problema dell’incapienza della detrazione IRPEF. Il chiarimento è particolarmente rilevante oggi per gli investimenti in start-up innovative, mentre per le PMI innovative riguarda esclusivamente gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2024, termine ultimo previsto dalla normativa. Il contesto normativoLa normativa fiscale prevede detrazioni IRPEF in regime di aiuti di Stato de minimis per sostenere gli investimenti in società innovative. In particolare:
Quando la detrazione spettante supera l’imposta lorda dovuta dal contribuente, si crea un problema di incapienza: la parte eccedente rischiava di andare persa. L’articolo 2 della legge 162/2024 ha risolto questo problema, prevedendo che l’eccedenza della detrazione venga trasformata in un credito d’imposta utilizzabile in dichiarazione dei redditi o in compensazione tramite modello F24. Questa misura si applica agli investimenti effettuati dal 2024 in poi. A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 16 dicembre 2024, n. 193 (Articolo 31), la detrazione per investimenti in PMI innovative è applicabile solo agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2024. Pertanto:
Il dubbio per i contribuenti forfetariI soggetti in regime forfetario pagano un’imposta sostitutiva del 15% sul reddito imponibile (5% in caso di nuova attività), calcolato applicando coefficienti di redditività ai ricavi o compensi percepiti. Non essendo soggetti a IRPEF in senso stretto, non possono utilizzare direttamente le detrazioni IRPEF. Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate era: un contribuente forfetario può accedere al credito d’imposta previsto dall’articolo 2 della legge 162/2024, considerando che è “incapiente” rispetto all’IRPEF? La risposta positiva dell’AgenziaCon la Risposta n. 29/2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un parere favorevole. La norma non contiene limitazioni soggettive e il presupposto per accedere al credito è esclusivamente l’incapienza dell’imposta IRPEF lorda. Pertanto, i contribuenti forfetari che hanno investito o investono in start-up e PMI innovative possono:
Il credito d’imposta per incapienza è dunque pienamente operativo per:
Il credito è utilizzabile nel periodo d’imposta in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi successivi. Applicazione pratica nel 2026I contribuenti forfetari possono beneficiare del credito d’imposta se:
In questi casi, l’eccedenza si trasforma automaticamente in credito d’imposta compensabile anche con l’imposta sostitutiva del regime forfetario. Questa interpretazione rispetta i principi di neutralità fiscale e parità di trattamento tra contribuenti. I soggetti forfetari, pur non essendo assoggettati a IRPEF ordinaria, presentano comunque la dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF) e possono compensare crediti tramite F24, come chiarito anche per altri crediti d’imposta. Cosa fare oraContatta il nostro studio se:
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