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Le note di variazione IVA in caso di procedure concorsuali

Lunedì 12/05/2025, a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l.


Con riferimento alle procedure concorsuali avviate dopo il 25 maggio 2021, il comma 3-bis dell’articolo 26 del DPR 633/72, prevede la possibilità per il cedente/prestatore di recuperare l’IVA non riscossa attraverso l’emissione di una nota di variazione in diminuzione nei confronti del cessionario/committente “a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale”, senza la necessità di effettuare preventivamente l’insinuazione al passivo.

La nota di credito deve però essere emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di apertura della procedura.

Decorso questo termine non è più ammessa né la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore, né la presentazione di istanza di rimborso all’Agenzia Entrate.

Segnaliamo tuttavia che nella Risposta ad Interpello Agenzia Entrate n. 485/2022 è previsto che “laddove il cedente/prestatore, ritenendo di poter utilmente recuperare il proprio credito, scegliesse di insinuarsi al passivo e di non avvalersi della facoltà prevista dal predetto comma 3-bis, e la procedura concorsuale si rivelasse infruttuosa, il medesimo potrebbe comunque avvalersi di quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo 26“. In quel caso il termine per l’emissione della nota di variazione sarebbe quello di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di chiusura della procedura.

Nel caso in cui, successivamente all’emissione della nota di variazione in diminuzione, il corrispettivo dovesse essere pagato in tutto o in parte, il creditore dovrà emettere una nota di variazione in aumento così da riallineare le variazioni dell’imponibile al corrispettivo effettivamente incassato.

La nota di credito deve contenere sia l’imponibile che l’IVA, andando così a stornare anche l’imponibile non incassato poiché “il mancato pagamento a causa di procedure concorsuali deve essere, comunque, riferito all’operazione originaria nel suo complesso e, pertanto, non è possibile emettere nota di variazione per il recupero della sola imposta“. Attenzione perché una nota di variazione di sola IVA, potrebbe essere considerata errata dall’Agenzia Entrate con la conseguenza che, qualora fosse nel frattempo spirato il termine di cui sopra, verrebbe definitivamente meno la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione della relativa imposta in sede di dichiarazione IVA.

Nella Circolare del 29/12/2021 n. 20 l’Agenzia Entrate ha precisato che, in caso di concordato preventivo, a differenza delle altre procedure concorsuali, il creditore può emettere una nota di variazione in diminuzione solo per la quota di credito chirografario destinata a restare insoddisfatta, in base alle percentuali definite dalla procedura.
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