Con la
Risposta n. 1 del 12 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale delle indennità di preavviso e di fine rapporto corrisposte a un dirigente che ha svolto la propria attività tra Italia e Finlandia. Il caso riguarda un dirigente italiano, distaccato per alcuni anni presso una società finlandese dello stesso gruppo e residente fiscalmente in Finlandia al momento della cessazione del rapporto, al quale sono state riconosciute, a seguito di conciliazione, somme a carico sia della società italiana sia di quella finlandese.
L’Agenzia ha chiarito che
è imponibile in Italia esclusivamente la quota di indennità di preavviso riferibile al lavoro svolto nel nostro Paese e corrisposta dalla società italiana, sulla quale deve essere operata la ritenuta alla fonte. Tutte le altre somme, erogate dalla società finlandese e riferite all’attività svolta all’estero, non sono invece imponibili in Italia, in quanto rientrano nella potestà impositiva dello Stato estero secondo la Convenzione contro le doppie imposizioni Italia–Finlandia.