Telefono e Fax

Tel: 012548790 Fax: 0125648476

Consulenza Fiscale Tributaria e del Lavoro

Contributo straordinario contro il caro bollette: le risposte dell'Agenzia Entrate

Giovedì 23/06/2022, a cura di AteneoWeb S.r.l.


L’articolo 37 del decreto "Ucraina" ha introdotto un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario, a carico dei soggetti che producono energia elettrica o gas metano o che estraggono gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e di quelli che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per imprese e consumatori.
Con Provvedimento del 17 giugno l'Agenzia ha definito adempimenti e modalità di versamento del contributo e, con successiva Risoluzione n. 29/E del 20 giugno, ha istituito i codici tributo da inserire nel modello F24

Ad integrazione delle indicazioni fornite nei documenti sopra citati, l'Agenzia Entrate ha pubblicato delle FAQ sul tema, rispondendo alle domande più frequenti.

In una di queste viene specificato che il contributo straordinario è applicabile a tutti i soggetti, stabiliti o meno in Italia, che – anche in via residuale, e non solo come attività principale – esercitano nel territorio italiano le attività riconducibili, in linea di massima, ai seguenti codici ATECO:

06.20.00 Estrazione di gas naturale;
19.20.10 Raffinerie di petrolio
19.20.20 Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica);
19.20.30 Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento;
19.20.90 Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati;
35.11.00 Produzione di energia elettrica;
35.14.00 Commercio di energia elettrica;
35.21.00 Produzione di gas;
35.23.00 Commercio di gas distribuito mediante condotte;
46.71.00 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento;
47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione.

Non sono, invece, obbligati al pagamento del contributo straordinario i soggetti che svolgono attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
Le ultime news
Oggi
Il 15 maggio è stato pubblicato un documento relativo ai nuovi indicatori di anomalia UIF...
 
Oggi
Il D.M. del 17 maggio 2023, previsto dall’articolo 23, comma 12 del Testo Unico delle Accise (autorizzazione...
 
Oggi
L’Ocse ha pubblicato il report Taxing Wages 2023 che analizza l’andamento e l’impatto...
 
Oggi
Il 25 maggio scorso l'Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente,...
 
Oggi
Tra le modifiche apportate durante l'iter di conversione del c.d. Decreto "bollette", novità anche...
 
Ieri
Con Risoluzione n. 24/E del 24 maggio 2023 l'Agenzia delle Entrate ha istituito la causale contributo...
 
altre notizie »
 

Studio Ceda

Piazza Freguglia, 13 - 10015 Ivrea (TO)

Tel: 012548790 - Fax: 0125648476

Email: paola@studioceda.com

P.IVA: 11643980011

Via A. Vuillerminaz, 30 - 11027 Saint Vincent (AO)

Tel: 0166 537731

Email: cristina@studioceda.com

Pagina Facebook Studio  CEDA | Commercialisti Ivrea Pagina Twitter Studio  CEDA | Commercialisti Ivrea Pagina Google Plus Studio  CEDA | Commercialisti Ivrea Pagina Linkedin Studio  CEDA | Commercialisti Ivrea