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Conferimenti in denaro nelle SRL - Per il Notariato campano non ammissibile con assegno bancario

Venerdì 28/10/2016, a cura di TuttoCamere.it


Per i conferimenti in denaro nelle S.r.l., la consegna di un assegno bancario all'organo amministrativo non è sufficiente per considerare adempiuta l'obbligazione ex art. 2464, 4° comma, Codice civile e quindi per integrare il "versamento" previsto dalla norma.

E' quanto sostiene il Comitato Notarile della Regione Campania, con la massima n. 23.
Al riguardo, la norma di riferimento è rappresentata dall'art. 2464 C.C., comma 4, come modificato dall'art. 9, comma 15 bis, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, il quale prescrive che "Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto".

A tale disposto oggi si affianca - secondo il Notariato campano - l'articolata disciplina in materia di antiriciclaggio e principalmente il comma 1, dell'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007, secondo il quale "E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille".

Pertanto, allorché l'importo del conferimento di denaro supera l'indicato limite di legge, il versamento ex art. 2464 C.C. non può avvenire in contanti, ma solo attraverso differenti "mezzi di pagamento" che il codice impone di indicare nell'atto.

Tra i mezzi di pagamento previsti in generale, uno dei più diffusi è sicuramente l'assegno bancario (da emettersi con la clausola "non trasferibile" quando l'importo superi l'ammontare di mille euro ex art. 49 cit.), ma per valutare se la particolare disciplina del codice consente la liberazione dei conferimenti in esame mediante tali titoli occorre interrogarsi sulla natura del "versamento" richiesto dalla legge.

Secondo il Notariato campano, la modalità di pagamento mediante la consegna di un assegno bancario non è sufficiente per considerare adempiuto il debito pecuniario ex art. 2464, comma 4, C.C. e quindi per integrare il "versamento" previsto dalla norma.
Tale conclusione appare sostenuta da una pluralità di argomentazioni, che vanno dalla considerazione di quanto stabilito dall' art. 58 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (c.d. "Legge assegni"), al fatto che "non si possono estendere all'assegno bancario le motivazioni che ormai correntemente conducono dottrina e giurisprudenza ad affermare il carattere liberatorio del pagamento mediante assegno circolare. Infatti, per l'assegno circolare si sottolinea che gli istituti autorizzati ad emetterli devono costituire per legge un'idonea cauzione e che quindi la garanzia dell'esistenza di una provvista consente di affermare che già la consegna di tale tipologia di titoli abbia un'efficacia liberatoria dell'obbligazione. Nell'assegno bancario, invece, mancando un'analoga garanzia, l'adempimento può considerarsi avvenuto, anche secondo l'opinione prevalente della giurisprudenza di Cassazione, solo al momento l'incasso del titolo.".

Fonte: http://www.tuttocamere.it
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