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Bonus edilizi diversi dal Superbonus: i chiarimenti della Circolare 16/E delle Entrate

Giovedì 02/12/2021, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Come noto il Decreto Antifrodi ha esteso l'obbligatorietà del visto di conformità e dell'asseverazione della congruità delle spese ai Bonus diversi dal Superbonus nel caso in cui il beneficiario opti, in luogo dell'utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, per le opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Nelle linee guida rilasciate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 16/E del 29 novembre viene chiarito che, alla luce di quanto stabilito dagli articoli 119, comma 11, e 121, comma 1-ter, lett. a) del Decreto Rilancio, il visto di conformità per l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito relativamente ai Bonus diversi dal Superbonus è rilasciato dagli stessi soggetti che lo rilasciano ai fini del Superbonus.

Relativamente all'attestazione della congruità delle spese l'Agenzia Entrate chiarisce invece che, tale attestazione, deve certificare la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori come descritti sui documenti di spesa ovvero nei capitolati. Deve quindi prevedere il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, in relazione ai singoli elementi che lo compongono ed al loro insieme.
L'attestazione va resa secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13, lett. a), del Decreto Rilancio.

Pertanto:
  • per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, si fa riferimento al Dm 6 agosto 2020, nel caso di interventi con data di inizio lavori a decorrere dal 6 ottobre 2020, e ai criteri residuali individuati dal predetto comma 13-bis dell'articolo 119 del Dl n. 34/2020 per quelli con data di inizio lavori antecedente;
  • per gli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, si fa riferimento ai criteri previsti, in via residuale, dal citato articolo 119, comma 13-bis, del Dl n. 34/2020.


Il visto di conformità non è necessario nel caso di fruizione diretta di questi Bonus nella dichiarazione dei redditi, mentre l'attestazione della congruità delle spese, laddove prevista per il rispetto degli adempimenti di cui al d.m. 6 agosto 2020 nel caso di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica effettuati a partire dal 6 ottobre 2020, rimane necessaria anche per l'utilizzo diretto in dichiarazione della detrazione in quanto già contenuta nell'asseverazione che il tecnico abilitato è tenuto a rilasciare.

Nella Circolare viene infine chiarito che, per i Bonus diversi dal Superbonus, l'attestazione richiesta per optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori, ferma restando la necessità che gli interventi siano almeno avviati, in considerazione della ratio del Decreto anti-frodi di prevenire comportamenti fraudolenti nell'utilizzo di tali agevolazioni.

Maggiori informazioni nella Circolare.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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