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Atto di revisione catastale valido se riporta la norma di riferimentoVenerdì 28/10/2016, a cura di FiscoOggi
Quando non intervengono variazioni edilizie, basta quella sola indicazione; non sono richiesti il previo sopralluogo dell'ufficio né alcun contraddittorio endoprocedimentale. Con sentenza 21176 del 19 ottobre 2016, mutando il precedente orientamento, la Corte di cassazione ha sostanzialmente stabilito che, in tema di accertamenti catastali, per assolvere l'obbligo di motivazione dell'atto di classamento, è sufficiente indicare il presupposto della rettifica, al fine di delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'ufficio nella fase contenziosa. La vicenda riguarda una variazione di classamento di alcuni immobili di proprietà privata eseguita, su richiesta del Comune, dall'ex Agenzia del Territorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 335, della legge 311/2004, ubicati nelle microzone individuate nella planimetria allegata all'avviso di accertamento. Nell'impugnare l'atto, gli interessati lamentavano carenza di motivazione della revisione del classamento e la necessità che, per una simile variazione, occorreva una stima con sopralluogo. Fonte: http://www.fiscooggi.it |
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